Studio Valerio Ottaviani
Dottore Commercialista e Revisore Legale
Di cosa ci occupiamo
Consulenza fiscale e tributaria
Pianificazione e ottimizzazione fiscale
Consulenza Societaria
Contabilità & Bilancio
Assistenza per accertamenti fiscali
Lo Studio
Lo Studio Ottaviani nasce nel 2015 con l’obiettivo di offrire un supporto concreto e qualificato a imprese, professionisti e privati nei settori fiscale, contabile e societario. In questi anni abbiamo accompagnato i nostri clienti con serietà, trasparenza e soluzioni su misura, costruendo relazioni basate sulla fiducia e sull’efficienza.
Fondato dal Dott. Valerio Ottaviani, lo studio ha rapidamente consolidato la propria reputazione grazie a un approccio consulenziale personalizzato e a un costante aggiornamento sulle normative e sulle dinamiche del mercato.
Oltre all’assistenza in presenza, offriamo servizi di consulenza online e a distanza, utilizzando strumenti digitali avanzati che ci permettono di operare con efficacia in tutta Italia, garantendo la massima disponibilità e continuità nel supporto al cliente.
Il Nostro Team

Dott. Valerio Ottaviani

Stefania Casella

Dott.ssa Gessica Ciamarra

Dott.ssa Francesca Fortunati

Dott.ssa Veronica De Vivo

Dott.ssa Valeria Giannetti
Dicono di noi
Rimborsi sanitari dagli enti bilaterali: la comunicazione al Fisco non è sempre dovuta
Gli enti bilaterali di categoria non sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle entrate i dati dei rimborsi di spese sanitarie erogati ai propri iscritti quando i contributi che finanziano quelle prestazioni non hanno prodotto alcun vantaggio fiscale in capo al...
Dichiarazione IVA omessa: i codici tributo per versare le somme liquidate dal Fisco
Con la risoluzione n. 34 del 30 settembre 2026 l'Agenzia delle entrate ha istituito quattro nuovi codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito delle comunicazioni emesse nell'ambito della procedura di liquidazione delle...
Dichiarazione integrativa: presentarla non basta, l’errore originario va provato
La dichiarazione integrativa non fa venire meno, di per sé, la pretesa erariale fondata sui dati della dichiarazione originaria: chi la contesta deve provare l'errore commesso in origine e la correttezza dei dati indicati nella rettifica. Lo ha affermato la...



