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Aumento delle sanzioni per i professionisti

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 25.02.2022 n. 47 il D.L. 25.02.2022 n. 13 il quale è intervenuto in materia di bonus edilizi e di cessione dei crediti, andando ad inasprire le misure finalizzate a contrastare le frodi.
L’art. 2, c. 2 infatti prevede un inasprimento delle sanzioni pecuniarie e penali a carico dei professionisti tecnici che rilasciano asseverazioni infedeli o false attestazioni di congruità delle spese.
Il tecnico abilitato alle asseverazioni rilasciate al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori, può essere punito con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 50 mila euro a 100 mila euro se espone informazioni false od omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese; se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.

Fonte: Italia Oggi

Imposta evasa e soglia di punibilità.

La nozione di imposta evasa, in relazione ai reati tributari è di estrema importanza, essendo necessaria per la verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dalla normativa in esame.

L’art. 1, lett. f) del D.Lgs. 74/2000, fornisce la definizione di imposta evasa: “per imposta evasa si intende la differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione”, da cui si evince che la stessa è ancorata a quanto indicato dal contribuente nella relativa dichiarazione dei redditi. È importante precisare che, ai fini della determinazione dell’imposta evasa, rilevano sia i redditi illeciti che i costi in nero.

Per quanto riguarda le soglia di punibilità, ai fini dell’integrazione del reato, il soggetto deve porre in essere un comportamento che intenzionalmente è finalizzato all’evasione delle imposte che deve materialmente conseguire.

Definito il concetto di imposta evasa e il comportamento penalmente rilevante, si rappresentano le sanzioni penali e le soglie di punibilità contemplate dalla normativa vigente in materia:

  • 2 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Reclusione da 4 a 8 anni (reclusione da 18 mesi a 6 anni se fatture false inferiori a € 100.000);
  • 3 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. Reclusione da 3 a 8 anni;
  • 4 Dichiarazione infedele. Reclusione da 2 anni a 4 anni e 6 mesi;
  • 5 Omessa dichiarazione. Reclusione da 2 anni a 5 anni;
  • 8 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Reclusione da 4 a 8 anni;
  • 10 Occultamento o distruzione di documenti contabili. Reclusione da 3 anni a 7 anni;
  • 10-bis Omesso versamento di ritenute dovute o certificate. Reclusione da 6 mesi a 2 anni;
  • 10-ter Omesso versamento di Iva. Reclusione da 6 mesi a 2 anni.

Fatture false: deduzione dei costi e detrazione dell’IVA

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 13275/2021, ha affermato che emettere fatture false per abbattere i costi in dichiarazione e detrarre l’Iva comporta la commissione di 2 reati, con la possibile applicazione dell’istituto della continuazione che consente di aumentare la pena fino al triplo rispetto alla violazione più grave.

Tuttavia, quanto evidenziato nella sentenza non troverebbe applicazione per le fatture soggettivamente inesistenti (ovvero quelle caratterizzate dalla divergenza tra la rappresentazione documentale e la realtà), dove la constatazione attiene la sola evasione Iva e non anche quella dei redditi.

Sanzioni per mancata emissione dello scontrino

La Legge di Bilancio 2021 ha adeguato il sistema sanzionatorio previsto per la mancata emissione degli scontrini e delle ricevute fiscali, il quale prevede due tipi di sanzione, una amministrativa e una accessoria.

La sanzione amministrativa pecuniaria è pari al 100% dell’imposta IVA relativa all’operazione non versata (come stabilito dal D.Lgs. n. 471/97) ed inoltre, è previsto in ogni caso un minimo sanzionatorio fissato di 500 euro.

Questo significa che se non viene emesso uno scontrino per un valore, per esempio, di soli 2 euro, la sanzione minima che si dovrà pagare è di 500 euro. Oltretutto, è bene ricordare che la sanzione riguarda ogni singola violazione relativa alla mancata emissione dello scontrino.

La sanzione accessoria, invece, prevede la sospensione della licenza o dell’autorizzazione ad esercitare l’attività commerciale, per un periodo che va dai tre giorni fino ad un massimo di un mese. Tale sanzione scatterà nel momento in cui si verrà sorpresi a commettere l’illecito per più di 4 volte (intendendo 4 scontrini in giorni differenti, e non il numero delle verifiche effettuate) nell’arco di 5 anni.