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Scadenza degli accertamenti per l’anno 2015

Scadenza degli accertamenti per l’anno 2015

Il 26.03.2022 sono definitivamente scaduti i termini di accertamento per l’anno d’imposta 2015, ciò a seguito della sospensione dei termini per l’emergenza Covid-19 prevista dal D.L. 34/2020 e dal D.L. 18/2020.

La sospensione comporterà lo slittamento di 85 giorni dei termini per tutti i periodi d’imposta fino al 2018.

Ad esempio, se la dichiarazione relativa al 2016 è stata regolarmente presentata, il termine di decadenza per l’accertamento risulterebbe il 2022. Tuttavia, avendo l’art. 67 del D.L. 18/2020 portata generale, lo slittamento di 85 giorni si verificherà anche per i periodi successivi al 2015 dunque per tutte le annualità fino al 2018, le scadenze dell’accertamento sono prorogate di 85 giorni, quindi non scadranno al 31.12 dei vari anni.

Indebita compensazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza 7615/2022, ha distinto in due violazioni l’indebita compensazione:

  • per il reato di indebita compensazione di crediti inesistenti, la falsità dimostra la volontà del
    contribuente di frodare l’erario;
  • per i crediti non spettanti occorre la prova della consapevolezza dell’inutilizzabilità.

Per il credito inesistente (art. 13, c. 5 D. Lgs. 471/1997) devono ricorrere due requisiti:

  • mancanza del presupposto costitutivo (il credito non emerge dai dati contabili, finanziari o
    patrimoniali del contribuente);
  • l’inesistenza non deve essere riscontrabile con controlli automatizzati o formali dei dati in anagrafe
    tributaria.

 

Fonte: Il Sole 24 Ore

Imposta evasa e soglia di punibilità.

La nozione di imposta evasa, in relazione ai reati tributari è di estrema importanza, essendo necessaria per la verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dalla normativa in esame.

L’art. 1, lett. f) del D.Lgs. 74/2000, fornisce la definizione di imposta evasa: “per imposta evasa si intende la differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione”, da cui si evince che la stessa è ancorata a quanto indicato dal contribuente nella relativa dichiarazione dei redditi. È importante precisare che, ai fini della determinazione dell’imposta evasa, rilevano sia i redditi illeciti che i costi in nero.

Per quanto riguarda le soglia di punibilità, ai fini dell’integrazione del reato, il soggetto deve porre in essere un comportamento che intenzionalmente è finalizzato all’evasione delle imposte che deve materialmente conseguire.

Definito il concetto di imposta evasa e il comportamento penalmente rilevante, si rappresentano le sanzioni penali e le soglie di punibilità contemplate dalla normativa vigente in materia:

  • 2 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Reclusione da 4 a 8 anni (reclusione da 18 mesi a 6 anni se fatture false inferiori a € 100.000);
  • 3 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. Reclusione da 3 a 8 anni;
  • 4 Dichiarazione infedele. Reclusione da 2 anni a 4 anni e 6 mesi;
  • 5 Omessa dichiarazione. Reclusione da 2 anni a 5 anni;
  • 8 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Reclusione da 4 a 8 anni;
  • 10 Occultamento o distruzione di documenti contabili. Reclusione da 3 anni a 7 anni;
  • 10-bis Omesso versamento di ritenute dovute o certificate. Reclusione da 6 mesi a 2 anni;
  • 10-ter Omesso versamento di Iva. Reclusione da 6 mesi a 2 anni.

Esonero ISA

Gli indici ISA sono indicatori che misurano attraverso un metodo statistico- economico dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta, fornendo una sintesi di valori tramite la quale sarà possibile verificare la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti. Il riscontro trasparente della correttezza dei comportamenti fiscali consentirà di individuare i contribuenti che, risultando “affidabili”, avranno accesso a significativi benefici premiali.

Le categorie economiche che beneficeranno della nuova esclusione sono state individuate sulla base dell’analisi dei dati a consuntivo relativi all’anno 2020, e nello specifico si tratta di 82 codici Ateco che hanno subito un calo di ricavi o compensi pari almeno al 33%.

Come per le altre 3 cause straordinarie di esclusione contenute nel D.M. 03.02.2021, anche in questo caso i contribuenti interessati dovranno comunque compilare il relativo modello ISA e trasmetterlo in allegato alla dichiarazione dei redditi.

Indeducibilità del compenso dell’amministratore se non deliberato

La Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 5763/2021, stabilisce che i compensi degli amministratori corrisposti in misura superiore a quanto deciso dall’assemblea, anche se esposti in bilancio, non sono deducibili data la mancanza dei requisiti di certezza e oggettiva determinabilità dell’ammontare del costo, come previsto dall’art. 109 del Tuir.